From: Subject: L 431/98 Date: Wed, 27 Oct 2010 11:34:51 +0200 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; type="text/html"; boundary="----=_NextPart_000_0000_01CB75CA.F7BE0460" X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.5994 This is a multi-part message in MIME format. ------=_NextPart_000_0000_01CB75CA.F7BE0460 Content-Type: text/html; charset="Windows-1252" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Location: http://www.camera.it/parlam/leggi/98431l.htm L 431/98


Indici delle leggi =

Legge 9 dicembre 1998, n. 431

"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli = immobili=20 adibiti ad uso abitativo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 292 = del 15=20 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 203/L


Capo I

LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO

 Art. 1.
(Ambito di applicazione).

1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di = seguito=20 denominati "contratti di locazione", sono stipulati o rinnovati, = successivamente=20 alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi = 1 e 3=20 dell'articolo 2.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, = 7, 8 e=20 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di = locazione=20 relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1=B0 giugno 1939, = n. 1089, o=20 inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti=20 esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del = codice=20 civile qualora non siano stipulati secondo le modalit=E0 di cui al comma = 3=20 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di = edilizia=20 residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa = vigente,=20 statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per = finalit=E0 turistiche.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, = 3, 4, 7 e=20 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione = stipulati=20 dagli enti locali in qualit=E0 di conduttori per soddisfare esigenze = abitative di=20 carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli = articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si = applica=20 l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

4. A decorrere = dalla=20 data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi = contratti di locazione =E8 richiesta la forma scritta.

Art. 2.
(Modalit=E0 di stipula e di rinnovo dei = contratti di=20 locazione).

 1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata = non=20 inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per = un=20 periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda = adibire=20 l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui = all'articolo 3,=20 ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalit=E0 di cui al = medesimo=20 articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha = diritto=20 di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la = rinuncia al=20 rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera=20 raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della = scadenza. La=20 parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro = sessanta=20 giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al secondo = periodo. In=20 mancanza di risposta o di accordo il contratto si intender=E0 scaduto = alla data di=20 cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al = secondo=20 periodo il contratto =E8 rinnovato tacitamente alle medesime = condizioni.

2.=20 Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti = possono=20 avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della propriet=E0 = edilizia e dei=20 conduttori.

3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le = parti=20 possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del = canone, la=20 durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo = 5,=20 comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del = presente=20 articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto = stabilito in=20 appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della = propriet=E0=20 edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente = rappresentative, che=20 provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i = predetti=20 accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le = predette=20 organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui = al=20 comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura = delle=20 organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale=20 interessata.

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di = cui al=20 comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di = bilancio,=20 aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) pi=F9 favorevoli per = i=20 proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale = immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che = adottano=20 tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della = determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui = le=20 delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del = decreto-legge=20 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 = febbraio=20 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalit=E0 di cui = al primo=20 periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa = vigente in=20 misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non = locati per=20 i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da = almeno=20 due anni.

5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del = comma 3 non=20 possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di = cui=20 all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non = concordino=20 sul rinnovo del medesimo, il contratto =E8 prorogato di diritto per due = anni fatta=20 salva la facolt=E0 di disdetta da parte del locatore che intenda adibire = l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui = all'articolo 3,=20 ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalit=E0 di cui al = medesimo=20 articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle = parti=20 ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o = per la=20 rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con = lettera=20 raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della = scadenza. In=20 mancanza della comunicazione il contratto =E8 rinnovato tacitamente alle = medesime=20 condizioni.

6. I contratti di locazione stipulati prima della = data di=20 entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono = disciplinati dal comma 1 del presente articolo.

 Art. 3.
(Disdetta del contratto da parte = del=20 locatore).

 1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del = comma 1=20 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi = del comma=20 3 del medesimo articolo, il locatore pu=F2 avvalersi della facolt=E0 di = diniego del=20 rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso = di=20 almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore = intenda=20 destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o = professionale=20 proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il = secondo=20 grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, societ=E0 o = ente=20 pubblico o comunque con finalit=E0 pubbliche, sociali, mutualistiche, = cooperative,=20 assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile = all'esercizio=20 delle attivit=E0 dirette a perseguire le predette finalit=E0 ed offra al = conduttore=20 altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena=20 disponibilit=E0;
c) quando il conduttore abbia la piena = disponibilit=E0 di=20 un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando = l'immobile=20 sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere = ricostruito=20 o del quale debba essere assicurata la stabilit=E0 e la permanenza del = conduttore=20 sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) = quando=20 l'immobile si trovi in uno stabile del quale =E8 prevista l'integrale=20 ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale = trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di = immobile=20 sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni = a norma=20 di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo = sgombero=20 dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata = alcuna=20 legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi = continuativamente=20 l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore = intenda=20 vendere l'immobile a terzi e non abbia la propriet=E0 di altri immobili = ad uso=20 abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In = tal caso=20 al conduttore =E8 riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare = con le=20 modalit=E0 di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. = 392.

2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i = motivi di=20 cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per = l'esecuzione=20 dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione = edilizia =E8=20 condizione di procedibilit=E0 dell'azione di rilascio. I termini di = validit=E0 della=20 concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva = disponibilit=E0 a=20 seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di = prelazione, da=20 esercitare con le modalit=E0 di cui all'articolo 40 della legge 27 = luglio 1978, n.=20 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in = locazione=20 l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a = pena di=20 nullit=E0, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul = quale la=20 disdetta =E8 fondata.

3. Qualora il locatore abbia riacquistato = la=20 disponibilit=E0 dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della = facolt=E0 di=20 disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso =E8 tenuto a = corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non = inferiore a trentasei mensilit=E0 dell'ultimo canone di locazione=20 percepito.

4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica=20 l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive=20 modificazioni.

5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, = anche=20 con procedura giudiziaria, la disponibilit=E0 dell'alloggio e non lo = adibisca, nel=20 termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la = disponibilit=E0, agli=20 usi per i quali ha esercitato facolt=E0 di disdetta ai sensi del = presente=20 articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di = locazione alle=20 medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al = risarcimento di cui al comma 3.

6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, pu=F2 recedere in = qualsiasi=20 momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di = sei=20 mesi.

Capo II

 CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN BASE AD = ACCORDI=20 DEFINITI IN SEDE LOCALE

 Art. 4.
(Convenzione nazionale).

 1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al = comma 3=20 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le = organizzazioni della=20 propriet=E0 edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a = livello=20 nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della = presente=20 legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, = al fine=20 di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione = nazionale",=20 che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in = relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale = dell'immobile e ad=20 altri parametri oggettivi, nonch=E9 delle modalit=E0 per garantire = particolari=20 esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i = predetti=20 criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di = concerto=20 con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del = presente=20 articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle = predette=20 organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma=20 costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui = al comma=20 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce condizione per = l'applicazione=20 dei benefici di cui all'articolo 8.

2. I criteri generali di cui = al comma=20 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di = concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni = dalla=20 conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da = parte del=20 Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, = trascorsi=20 novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono = stabilite=20 le modalit=E0 di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i = contratti=20 di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in = conformit=E0 ai=20 criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo.

3. = Entro=20 quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il = Ministro=20 dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa = con=20 apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i = contratti=20 di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate = da=20 parte dei comuni le organizzazioni della propriet=E0 edilizia e dei = conduttori=20 ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 = dell'articolo=20 2.

4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, = lettera=20 e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con apposito = atto di=20 indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della=20 Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi=20 dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in = sostituzione=20 di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e = successive=20 modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle = regioni dei=20 canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. = Gli=20 attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino = all'adeguamento=20 da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente = comma.

Art. 5.
(Contratti di locazione di natura=20 transitoria).

 1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le = condizioni=20 e le modalit=E0 per la stipula di contratti di locazione di natura = transitoria=20 anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per = soddisfare=20 particolari esigenze delle parti.

2. In alternativa a quanto = previsto dal=20 comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare = le=20 esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo = definiti dagli accordi di cui al comma 3.

3. =C8 facolt=E0 dei = comuni sede di=20 universit=E0 o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa = con comuni=20 limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla = base=20 dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, di = contratti-tipo=20 relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti = universitari.=20 Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3=20 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni = degli=20 studenti, nonch=E9 cooperative ed enti non lucrativi operanti nel = settore.

Capo III

ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DEGLI = IMMOBILI ADIBITI=20 AD USO ABITATIVO

 Art. 6.
(Rilascio degli immobili).

 1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto-legge 30 = dicembre=20 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio = 1989, n.=20 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di = rilascio di=20 immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per = un=20 periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in = vigore della=20 presente legge.

2. Il locatore ed il conduttore di immobili = adibiti ad=20 uso abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per = finita=20 locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a = mezzo di=20 lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le = rispettive=20 organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo = contratto di=20 locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente=20 legge.

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza = di=20 accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori = interessati=20 possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del = termine=20 fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi=20 dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia=20 nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal = secondo=20 al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, = convertito,=20 con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto = del=20 pretore =E8 ammessa opposizione al tribunale che giudica con le = modalit=E0 di cui=20 all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il = pretore=20 fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione=20 all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza=20 pubblica.

4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita = locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, = il=20 conduttore pu=F2 chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore = competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di = procedura=20 civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un = termine di=20 sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal = secondo al=20 settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, = convertito, con=20 modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del = pretore il=20 locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi = motivo al=20 tribunale che giudica con le modalit=E0 di cui all'articolo 618 del = codice di=20 procedura civile.

5. Il differimento del termine delle esecuzioni = di cui=20 ai commi 3 e 4 pu=F2 essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui = il=20 conduttore abbia compiuto i 65 anni di et=E0, abbia cinque o pi=F9 figli = a carico,=20 sia iscritto nelle liste di mobilit=E0, percepisca un trattamento di=20 disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario = di=20 alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale = o=20 assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di = costruzione,=20 sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di = alloggio per=20 il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del = termine=20 delle esecuzioni pu=F2 essere fissato nei casi in cui il conduttore o = uno dei=20 componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno = sei mesi,=20 sia portatore di handicap o malato terminale.

6. Durante i = periodi=20 di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo = e al=20 comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982,=20 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, nonch=E9 per = i periodi=20 di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, = convertito, con=20 modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente = prorogati, e=20 comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a = corrispondere,=20 ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari=20 all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale = si=20 applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura pari al=20 settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto = nazionale di=20 statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di = operai=20 e impiegati verificatasi nell'anno precedente; l'importo cos=ED = determinato =E8=20 maggiorato del venti per cento. La corresponsione di tale maggiorazione = esime il=20 conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi = dell'articolo=20 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono = dovuti=20 gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. = 392, e=20 successive modificazioni. In caso di inadempimento, il conduttore decade = dal=20 beneficio, comunque concesso, della sospensione dell'esecuzione del=20 provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 = della=20 citata legge n. 392 del 1978.

7. Fatto salvo quanto previsto dai = commi=20 2-bis e 2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. = 551 del=20 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, = nonch=E9 quanto=20 previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato=20 decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge = n. 94=20 del 1982, =E8 data priorit=E0 ai destinatari di provvedimenti di = rilascio con data=20 di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.

Art. 7.
(Condizione per la messa in esecuzione = del=20 provvedimento di rilascio dell'immobile).

1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di = rilascio=20 dell'immobile locato =E8 la dimostrazione che il contratto di locazione = =E8 stato=20 registrato, che l'immobile =E8 stato denunciato ai fini = dell'applicazione dell'ICI=20 e che il reddito derivante dall'immobile medesimo =E8 stato dichiarato = ai fini=20 dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta=20 dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di = procedura=20 civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto = di=20 locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unit=E0 immobiliare = alla quale il=20 contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi=20 dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante = dal=20 contratto =E8 stato dichiarato nonch=E9 gli estremi delle ricevute di = versamento=20 dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.

Capo IV

MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE LOCAZIONI

Art. 8.
(Agevolazioni fiscali).

1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre = 1988, n.=20 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, = e=20 successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al = proprietario dai=20 contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a = seguito=20 di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati = dal=20 decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle = condizioni=20 fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, = determinato ai=20 sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, = approvato con=20 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e = successive=20 modificazioni, =E8 ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i = suddetti=20 contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base = imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro =E8 = assunto=20 nella misura minima del 70 per cento.

2. Il locatore, per = usufruire dei=20 benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei = redditi gli=20 estremi di registrazione del contratto di locazione nonch=E9 quelli = della denuncia=20 dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

3. Le = agevolazioni di=20 cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione = volti a=20 soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per = i=20 contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al = comma 3=20 dell'articolo 1.

4. Il Comitato interministeriale per la = programmazione=20 economica (CIPE), su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di = intesa con i=20 Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni = ventiquattro mesi,=20 all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche = articolando ed=20 ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 = ottobre 1986,=20 n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. = 899. La=20 proposta del Ministro dei lavori pubblici =E8 formulata avuto riguardo = alle=20 risultanze dell'attivit=E0 dell'Osservatorio della condizione abitativa = di cui=20 all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un = aumento del=20 numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, = =E8=20 corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, = di=20 concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione = economica, la percentuale di determinazione della base imponibile = prevista dal=20 medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima = della=20 data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle=20 finanze.

5. Al comma 1 dell'articolo 23 del testo unico delle = imposte sui=20 redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 = dicembre 1986,=20 n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti = da=20 contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, = non=20 concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del = procedimento=20 giurisdizionale di convalida di sfratto per morosit=E0 del conduttore. = Per le=20 imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da=20 accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di = convalida=20 di sfratto per morosit=E0 =E8 riconosciuto un credito di imposta di pari = ammontare".

6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 =E8 = autorizzata la spesa=20 di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno = 2000, di=20 lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno = 2002, di=20 lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere = dall'anno=20 2004.

7. Per l'attuazione del comma 5 =E8 autorizzata la spesa di = lire 94=20 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno=20 2001.

Art. 9.
(Disposizioni per i fondi per la = previdenza=20 complementare).

1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto=20 legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni = immobili=20 possono optare per la libera determinazione dei canoni di locazione = oppure per=20 l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della = presente=20 legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei = suddetti immobili sono soggetti all'IRPEG.

Art. 10.
(Ulteriori agevolazioni = fiscali).

1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il = triennio=20 2000-2002 =E8 istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la = copertura=20 delle minori entrate derivanti dalla concessione, secondo modalit=E0 = determinate=20 dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini = dell'imposta sul=20 reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a=20 determinate categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di = abitazione=20 principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale revisione=20 dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio = 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento = determinato=20 dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera = d),=20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. =

2. Le=20 detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi = previsti dal=20 comma 3 dell'articolo 11.

Art. 11.
(Fondo nazionale).

1. Presso il Ministero dei lavori pubblici =E8 istituito il Fondo = nazionale per=20 il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione = annua =E8=20 determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, = lettera=20 d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive = modificazioni.=20

2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori = devono=20 dichiarare sotto la propria responsabilit=E0 che il contratto di = locazione =E8 stato=20 registrato.

3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono = utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi=20 individuati con le modalit=E0 di cui al comma 4, di contributi = integrativi per il=20 pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, = di=20 propriet=E0 sia pubblica sia privata, nonch=E9, qualora le = disponibilit=E0 del Fondo=20 lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche=20 attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o = attraverso=20 attivit=E0 di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la = locazione,=20 tese a favorire la mobilit=E0 nel settore della locazione attraverso il=20 reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi=20 determinati.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta = giorni=20 dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in = sede di=20 Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le = province=20 autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i = requisiti=20 minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al = comma 3 e=20 i criteri per la determinazione dell'entit=E0 dei contributi stessi in = relazione=20 al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone di=20 locazione.

5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 = sono=20 ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. = La=20 ripartizione =E8 effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei = lavori=20 pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i = rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano=20 anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle = singole=20 regioni e province autonome ai sensi del comma 6.

6. Le regioni e = le=20 province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al = finanziamento=20 degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei = rispettivi=20 bilanci.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di = Bolzano=20 provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma = 6 nonch=E9=20 di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di = parametri che=20 premino anche la disponibilit=E0 dei comuni a concorrere con proprie = risorse alla=20 realizzazione degli interventi di cui al comma 3.

8. I comuni = definiscono=20 l'entit=E0 e le modalit=E0 di erogazione dei contributi di cui al comma = 3,=20 individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che = possono=20 beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al = comma=20 4.

9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione = dei=20 contributi integrativi di cui al comma 3, =E8 assegnata al Fondo una = quota, pari a=20 lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle = risorse di=20 cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualit=E0 1996, = 1997 e=20 1998. Tali disponibilit=E0 sono versate all'entrata del bilancio dello = Stato per=20 essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e = della=20 programmazione economica, ad apposita unit=E0 previsionale di base dello = stato di=20 previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse, = accantonate=20 dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono trasferite ai = sensi=20 dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e = restano nella=20 disponibilit=E0 della Sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti = per il=20 predetto versamento.

10. Il Ministero dei lavori pubblici = provveder=E0, a=20 valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il = versamento=20 all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme = occorrenti per=20 la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale = esercizio,=20 dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 = miliardi,=20 intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di = spesa per=20 l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente=20 articolo.

11. Le disponibilit=E0 del Fondo sociale, istituito ai = sensi=20 dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate = all'entrata=20 del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro = del=20 tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al = comma=20 1.

Capo V 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12.
(Osservatorio della condizione=20 abitativa).

1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo = 59 del=20 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, =E8 costituito presso il = Ministero dei=20 lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonch=E9 il = monitoraggio=20 permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, = con=20 proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata = in vigore=20 della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni=20 dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori = istituiti=20 dalle regioni con propri provvedimenti.

Art. 13.
(Patti contrari alla legge).

1. =C8 nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del = canone di=20 locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e=20 registrato.

2. Nei casi di nullit=E0 di cui al comma 1 il = conduttore, con=20 azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna = dell'immobile=20 locato, pu=F2 chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura = superiore=20 al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. =C8 = nulla ogni=20 pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti = dalla=20 presente legge.

4. Per i contratti di cui al comma 3 = dell'articolo 2 =E8=20 nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone = superiore a=20 quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche = e=20 appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede = locale. Per=20 i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, = ove in=20 contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo = del=20 conduttore nonch=E9 qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o = normativo=20 diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello = contrattualmente=20 stabilito.

5. Nei casi di nullit=E0 di cui al comma 4 il = conduttore, con=20 azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna = dell'immobile=20 locato, pu=F2 richiedere la restituzione delle somme indebitamente = versate. Nei=20 medesimi casi il conduttore pu=F2 altres=ED richiedere, con azione = proponibile=20 dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni = conformi a=20 quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 = dell'articolo 2.=20 Tale azione =E8 altres=ED consentita nei casi in cui il locatore ha = preteso=20 l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di = quanto=20 previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta = l'esistenza del=20 contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non = pu=F2=20 eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero = quello=20 definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore = che abiti=20 stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al = presente=20 periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente=20 eccedenti.

6. I riferimenti alla registrazione del contratto di = cui alla=20 presente legge non producono effetti se non vi =E8 obbligo di = registrazione del=20 contratto stesso.

Art. 14.
(Disposizioni transitorie e abrogazione = di=20 norme).

1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente = legge, non=20 trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del = medesimo=20 articolo 4.

2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 = febbraio 1998,=20 n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge = al=20 pretore si intende sostituito il tribunale in composizione monocratica e = al=20 tribunale il tribunale in composizione collegiale.

3. Sono = abrogati=20 l'articolo 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con=20 modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonch=E9 gli articoli=20 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, = convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. = 61.

4.=20 Sono altres=ED abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, = 19, 20, 21,=20 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79,=20 limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge 27 luglio 1978, = n. 392,=20 e successive modificazioni.

5. Ai contratti per la loro intera = durata ed=20 ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge=20 continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in = materia di=20 locazioni vigenti prima di tale data.

Art. 15.
(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 = dell'articolo 8,=20 valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a = decorrere=20 dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i = medesimi=20 anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale = 1998-2000,=20 nell'ambito dell'unit=E0 previsionale di base di parte corrente "Fondo = speciale"=20 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della = programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo = parzialmente=20 utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire = 299=20 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei = lavori=20 pubblici, nonch=E9, quanto a lire 107 miliardi per l'anno 2000, = l'accantonamento=20 relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 = miliardi=20 per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e = giustizia.=20

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione = economica=20 =E8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti = variazioni di=20 bilancio.

 

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